14-12-2012
PROPRIETA’ E VENDITA MACCHNE D’EPOCA
Mi sono giunte diverse richieste di chiarimento riguardo la
proprietà e l’acquisto o la vendita di mezzi d’epoca. Ho avuto modo di
discuterne con Matteo Vitozzi, segretario del club
MADI, come sempre disponibile e competente sull’argomento. A fine discussione
l’ho invitato a mettere per iscritto quanto ci siamo detti, ed ora sono pronto
a pubblicare il tutto.
A fine articolo ho inserito il modulo per la vendita indicato
da Matteo, un modulo di vendita che avevo
redatto in passato su richiesta di altri appassionati, ed anche un modulo per
lo scambio, una pratica da sempre in uso presso gli appassionati e che si è
accentuata in questi ultimi anni di crisi!
Voglio solo aggiungere un commento sull’argomento fiscale.
Qui sotto espongo il parere , professionale, di Matteo, ma ho
già avuto sull’argomento altri pareri non sempre allineati con quanto scritto.
Purtroppo , succede come spesso capita per la salute, che
senti il parere di tre dottori non ne trovi due che ti dicano la stessa cosa!
Inviterei pertanto gli amici del sito ad inviarmi informazioni
e pareri sull’argomento.
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Compravendita di beni non iscritti in Pubblici Registri
La Legge Italiana prevede da Codice
Civile (art. 1470) che il diritto di proprietà di un bene non iscritto in
pubblici registri (le macchine agricole di interesse storico nel nostro caso)
si trasferisca con il semplice accordo tra le parti, quindi anche in assenza di
contratti. Infatti le macchine agricole storiche non sono elencate all’art. 812 c.c. (beni immobili) e nemmeno
all’art. 815 c.c. (beni mobili registrati).
E’consigliabile comunque che la
compravendita avvenga sottoscrivendo apposita scrittura privata. Naturalmente
trattiamo il comportamento da adottare in caso di acquirente e venditore privati, non professionisti.
In tale scrittura si dovranno
individuare precisamente le generalità delle parti contraenti (venditore e
compratore) ed i dati identificativi del bene.
Nella scrittura stessa occorre
indicare il numero di telaio, di targa o matricola del bene oppure in assenza
dei suddetti va descritto dettagliatamente il bene in questione, magari
allegando fotografia.
La scrittura va redatta in almeno due
esemplari, uno dei quali al venditore e l’altro al compratore: servono le firme
di entrambi, la data ed il luogo dell’avvenuta sottoscrizione.
Le copie devono essere correlate da
valide fotocopie di documenti di identità del venditore e del compratore per
eventuali opponibilità di terzi alla validità del
contratto concluso.
Il nostro club utilizza un modulo
redatto dal club GAMAE e scaricabile dal nostro sito: facsimile.doc
Detto modulo può essere arricchito di
ulteriori clausole adattate ai casi specifici, ad esempio modalità di consegna
del bene, pagamento tramite assegno, bonifico…e così via.
Aspetti fiscali
Nel nostro caso di classica
compravendita di macchina agricola storica tra privati si applica l’art. 10
comma 27 quinquies: trattasi di operazione fuori
campo IVA.
Ai fini della rilevazione reddito
imponibile (modello unico, 730, ecc.), la nostra compravendita non genera alcun
importo da dichiarare.
Infatti per il principio fiscale
secondo il quale se un bene, al momento dell’acquisto, non viene dedotto
dall’acquirente come costo, lo stesso non verrà dichiarato come reddito dal
soggetto quando lo venderà. Non si può tassare ciò che non è stato dedotto.
Altra condizione è naturalmente il fatto che ci deve essere occasionalità della vendita da parte del soggetto.
Diverrebbe attività di impresa (e dunque tassata come tale) se un soggetto
compisse numerose compravendite durante l’anno solare. Non è dunque il nostro
caso di amatori, conservatori, restauratori, appassionati di motorismo storico
agricolo. Inutile sottolineare che le compravendite superiori a 1000 euro
debbono essere effettuate unicamente con mezzi tracciabili (bonifici, assegni
circolari, assegni bancari…).
Dott.
Rag. Matteo Vitozzi
Commissario
Tecnico Nazionale ASI
Segretario
club M.A.D.I.
Agente
di Assicurazioni