2/05/2007
Circolazione e Assicurazione fa rima con
……….manifestazione!
Grazie alla gradita visita,
fatta presso di noi, dal gruppo MADI , un attivo gruppo di collezionisti con
sede a Forli, ho potuto conoscere Matteo, assicuratore oltre che collezionista,e
gli ho posto il classico quesito che mi fanno in tanti:
“Se mi assicuro, posso
circolare tranquillamente sulle strade, con il mio mezzo d’epoca?”
Eccovi la professionale
risposta di Matteo!
PREMESSO
“...l’assicuratore ha tuttavia
il diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto
contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione”.
Comma 1. “ Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono in quanto veicoli circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario...possono altresì portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività”.
Comma
2 “Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono
in:
a - semoventi:
trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite
di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione ...”
Comma 3 “Ai
fini della circolazione su strada le macchine agricole semoventi a ruote
pneumatiche o sitema equivalente non devono essere atte a superare su strada
orizzontale la velocità di 40 km/h; le macchine agricole a ruote metalliche,
semipneumatiche o ad angoli metallici purchè muniti di sovrapattini...non
devono essere atte a superare su strada orizzontale la velocità di 15 km/h.”
Comma
1 “Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con
caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d’epoca nonchè i
motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.”
Comma
1 “Le macchine agricole indicate nell’art. 57 comma 2 devono essere
costruite in modo che ai fini della circolazione stradale garantiscano
sufficiente stabilità sia quando circolano isolatamente sia quando effettuano
il traino, se previsto, sia quando circolano isolatamente sia quando effettuano
il traino se previsto sia infine quando sono equipaggiate con attrezzi portati
o semiportati dei quali deve essere garantito il bloccaggio tridimensionale. Le
macchine agricole semoventi devono essere inoltre costruite in modo da
consentire un idoneo campo di visibilità anche quando sono equipaggiate con
cabina di guida chiusa, con dispositivi di protezione del conducente e con
attrezzi portati o semiportati. Il sedile del conducente deve essere facilmente
accessibile e confortevole ed i comandi adeguatamente agibili”
Comma
2 “Le macchine agricole semoventi indicate all’art. 57 comma 2 lettera A
devono essere munite di :
·
dispositivi per la segnalazione visiva per
l’illuminazione;
·
dispositivi per la frenatura;
·
dispositivo di sterzo;
·
dispositivo silenziatore del rumore emesso dal
motore;
·
dispositivo per la segnalazione acustica;
·
dispositivo retrovisore;
·
ruote o cingoli idonei per la marcia su strada;
·
dispositivi amovibili per la protezione dalle parti
pericolose;
·
dispositivi di agganciamento, anche amovibili, se
predisposte per il traino;
·
superfici trasparenti di sicurezza e dispositivo
tergivetro del parabrezza.
In ogni contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli a Motore è presente il riferimento dello stesso alla legislazione italiana in materia.
Dunque entra in campo il codice della strada, che definisce le caratteristiche dei veicoli a motore, in particolare le macchine agricole, elencando determinate disposizioni.
Le nostre macchine agricole
d’epoca intanto non rispondono alle caratteristiche del codice della strada nè
come equipaggiamento (lampeggiatori, specchietti, rool bar, frenata
sufficiente...), nè come motivazione di circolazione, in quanto si parla di
trasferimento o trasporto per conto delle aziende agricole e forestali.
Ne consegue perciò che in caso di danno da circolazione la compagnia assicurativa pagherà il sinistro ma effettuerà rivalsa sul proprietario della macchina agricola d’epoca come dall’art. 18 della legge 990 come suindicato.
Anche il registro ASI non ci può
venire incontro, dato che anche in tale situazione (ART. 60 Codice della
strada) il codice della strada parla esclusivamente di autoveicoli e
motoveicoli, facendo nessun cenno alle macchine agricole.
DOBBIAMO PERTANTO AFFERMARE
CHE AD OGGI NON E’ POSSIBILE ASSICURARE UNA NOSTRA MACCHINA AGRICOLA D’EPOCA.
Ecco le ragioni per cui purtroppo nel panorama assicurativo italiano non è possibile tuttora garantire una copertura adeguata alle nostre macchine agricole d'epoca.
Con il mio club MADI federato ASI sto portando avanti un progetto per richiedere chiarezza sulla proprietà effettiva dei mezzi d'epoca e sulla possibilità di circolare su strada assicurati regolarmente.
Se ci saranno degli sviluppi vedrò di informare gli amici appassionati attraverso le pagine di questo sito.
Matteo Vitozzi (Assicuratore)
Via Nino Bixio n. 111
48014 CASTEL BOLOGNESE (RA)
Tel. 338/5663610